TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Art. 5.
(Case-famiglia protette).
Art. 5.
(Case-famiglia protette).
      1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:       1. Identico:
      «Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».       «Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età inferiore ad anni dieci e con la stessa conviventi espiano la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».
      2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:       2. Nel capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
      «Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».       «Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione degli strumenti di controllo da adottare, tengano conto anche delle esigenze psico-fisiche dei minori».
        3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

          a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

          b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;

          c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture;


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            d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;

          e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

 
Art. 6.
(Strutture per le case-famiglia protette).
        1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
 
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo

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  comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.